Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo VI›Sez. I
Art. 61
80 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51
In vigore dal 8 lug 1960
Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-61