Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Sez. II
Art. 64
35 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36
In vigore dal 28 mar 1993
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli ;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-64