Art. 72 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 72

54 / 118

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 63 e 64 e Legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 40

In vigore dal 13 ott 2000
Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, u al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Ludi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-72