Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Sez. III
Art. 69
51 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39
In vigore dal 8 lug 1960
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere annessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui ad comma seguente.
Sono trulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli ;
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-69