Capo I

Art. 17

In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-17

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Art. 17 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica e lo scrutinio per l'attribuzione anticipata agli insegnanti stessi dell'aumento periodico dello stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo