Art. 17
Capo I

Art. 17

17 / 29
In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-17