Capo I
Art. 14
In vigore dal 11 feb 1961
La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli dispone, ai sensi dell', comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.
Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste dall'articolo seguente.
I titoli sono valutati dalla Commissione prima delle prove d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-14