Capo I

Art. 14

In vigore dal 11 feb 1961
La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli dispone, ai sensi dell', comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli. Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste dall'articolo seguente. I titoli sono valutati dalla Commissione prima delle prove d'esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica e lo scrutinio per l'attribuzione anticipata agli insegnanti stessi dell'aumento periodico dello stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo