Capo I
Art. 15
In vigore dal 11 feb 1961
La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone, ai sensi dell', comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:
a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;
b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.
Agli effetti della valutazione del merito, didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche, nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonché dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.
Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad "ottimo", nonché le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.
Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.
Per quanto riguarda gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica la Commissione tiene conto anche dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli nonché dell'attività artistica svolta dai concorrenti.
Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.
Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-15