Capo I
Art. 18
In vigore dal 11 feb 1961
Con provvedimenti aventi effetto dal 1 ottobre dello anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso i vincitori conguono il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.
Per gli insegnanti degli Istituti d'istruzione secondaria i provvedimenti previsti dal precedente comma sono adottati, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai provveditori agli studi; per gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica gli stessi provvedimenti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-18