Art. 21
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-21
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La disposizione stabilisce che i concorsi per merito distinto devono essere indetti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. Possono prendervi parte coloro che possedevano i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 alle date del 1° ottobre 1958 e del 1° ottobre 1959. Chi partecipa alla procedura per entrambi gli anni viene ammesso con riserva al concorso per i posti del 1959.
La norma disciplina l'avvio temporale e le modalità di ammissione ai concorsi per merito distinto per i posti disponibili alle date del 1° ottobre 1958 e 1959.
Si applica agli insegnanti degli istituti statali di istruzione secondaria e artistica in possesso dei requisiti richiesti alle date del 1° ottobre 1958 e del 1° ottobre 1959.
Un docente in possesso dei requisiti prescritti presenta domanda sia per la procedura relativa al 1958 sia per quella del 1959. In base alla norma, la sua ammissione al concorso per i posti del 1° ottobre 1959 viene disposta con riserva.
Indizione dei concorsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto e ammissione con riserva al concorso per il 1959 per chi partecipa anche a quello del 1958.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.