Capo I

Art. 21

In vigore dal 11 feb 1961
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al 1 ottobre 1958 e al 1 ottobre 1959, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti dai precedenti . Ai fini di cui all' l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1959 è disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1958.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-21

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Art. 21 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica e lo scrutinio per l'attribuzione anticipata agli insegnanti stessi dell'aumento periodico dello stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo