Capo I
Art. 21
In vigore dal 11 feb 1961
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al 1 ottobre 1958 e al 1 ottobre 1959, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti dai precedenti .
Ai fini di cui all' l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1959 è disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1958.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-21