Capo II
Art. 26
In vigore dal 11 feb 1961
Il giudizio comparativo è formulato tra gli insegnanti della stessa disciplina o gruppo di discipline che appartengono allo stesso tipo di scuola.
Agli effetti del giudizio di cui al precedente comma la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuità e all'efficacia educativa e didattica dell'insegnamento impartito, alla consuetudine di studio e all'attività scientifica o artistica, agli incarichi assolti nell'interesse della propria scuola ed ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalità del docente.
Compiuta la valutazione comparativa di ciascun gruppo di insegnanti, la Commissione designa i più meritevoli in numero pari alla metà degli ammessi allo scrutinio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-26