Capo II
Art. 24
In vigore dal 11 feb 1961
Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio con l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio e abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare.
I provveditori agli studi formano l'elenco degli insegnanti della, rispettiva Provincia che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e lo trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, dandone notizia agli interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-24