Art. 24
Capo II

Art. 24

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In vigore dal 11 feb 1961
Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio con l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio e abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare. I provveditori agli studi formano l'elenco degli insegnanti della, rispettiva Provincia che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e lo trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, dandone notizia agli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-24