Capo II

Art. 27

In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati. Il decreto di cui al precedente comma è comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-27

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Art. 27 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica e lo scrutinio per l'attribuzione anticipata agli insegnanti stessi dell'aumento periodico dello stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo