Capo II
Art. 27
In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati.
Il decreto di cui al precedente comma è comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-27