Art. 27
Capo II

Art. 27

27 / 29
In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati. Il decreto di cui al precedente comma è comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-27