Capo II
Art. 27
27 / 29In vigore dal 11 feb 1961
Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati.
Il decreto di cui al precedente comma è comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-19;1743#art-27