Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 17

In vigore dal 26 feb 1960
I lavoratori sono iscritti nel libro matricola previsto nell' della legge secondo l'ordine cronologico della loro assunzione e contraddistinti dal rispettivo numero d'ordine di iscrizione che deve essere riportato sul prescritto libro paga e sul libretto speciale di controllo. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio, la data di assunzione, la qualifica professionale, il genere di lavoro affidato e la misura unitaria delle tariffe, il luogo in cui il lavoratore presta la sua attività, gli estremi del nulla osta rilasciato dall'Ufficio di collocamento, il numero del libretto di lavoro e del libretto di controllo e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Le scritturazioni nel libro di matricola devono essere eseguite con inchiostro o altra materia indelebile, senza lasciare alcuno spazio in bianco. Non vi si possono fare abrasioni ed ove sia necessaria qualche cancellazione questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate restino leggibili. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di tenuta e regolarizzazione dei libri di matricola e di paga.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-17

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Art. 17 Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio. — Testo vigente | Portale Normativo