Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 14
In vigore dal 26 feb 1960
Qualora la Commissione provinciale non approvi le tariffe di cottimo pieno pattuite fra le parti, a norma dell' della legge, le rinvia al committente con le opportune osservazioni.
Il committente non può assumere il lavoratore se prima non sia stata approvata la pattuizione concordata.
Per le lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento il committente, in mancanza di contratti collettivi di lavoro, deve regolarizzare la sua posizione agli effetti dell' della legge entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Le modificazioni delle tariffe già approvate sono ugualmente soggette all'approvazione della Commissione provinciale.
Nelle tariffe di cottimo pieno non sono comprese le eventuali spese sostenute dal lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-14