Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 6
In vigore dal 26 feb 1960
Il ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere inviato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale o depositato presso i suoi Uffici entro il termine di quindici giorni come previsto dall' della legge. La Commissione provinciale provvederà a trasmetterlo alla Commissione centrale fornendo contemporaneamente le sue deduzioni. Qualora il ricorso sia inviato direttamente alla Commissione centrale questa chiederà deduzioni alla Commissione provinciale.
Le decisioni della Commissione centrale sui ricorsi devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesse in copia alla competente Commissione provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-6