Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 1
In vigore dal 26 feb 1960
Regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio
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Sono lavoratori a domicilio, a norma dell' della legge 13 marzo 1958, n. 264, le persone che, comunque retribuite, prestano lavoro per conto e sotto la direzione di uno o più imprenditori con subordinazione anche solo tecnica.
L'esecuzione del lavoro deve essere effettuata nel domicilio del lavoratore o in locali di cui egli abbia la disponibilità o l'uso, e che non siano di pertinenza dell'imprenditore a qualsivoglia titolo.
Il lavoratore che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell' della legge, presta, al sensi del terzo comma dello stesso articolo, la sua opera in locali comunque di pertinenza dell'imprenditore è considerato a tutti gli effetti prestatore di lavoro interno della azienda dello stesso imprenditore.
Ai fini dell'ultimo comma dell' della legge non possono essere considerati come lavoratori a domicilio le persone che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, siano iscritte negli albi delle imprese artigiane.
Quando, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, gli Ispettorati del lavoro riscontrano nelle persone predette la inesistenza di tali requisiti, provvedono a segnalare le risultanze relative alle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-1