Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 5

In vigore dal 26 feb 1960
Gli accertamenti che si rendano necessari per l'esame delle domande di Iscrizione nel registro di cui agli della legge sono svolti dall'Ispettorato del lavoro su richiesta della Commissione. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda il provvedimento della Commissione è comunicato al l'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati nella comunicazione la data ed il numero della disposta iscrizione nel Registro dei committenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-5

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