Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 8

In vigore dal 26 feb 1960
Qualora vengano a mancare nel committente del lavoro a domicilio i requisiti previsti dalla legge, la Commissione provinciale provvede alla cancellazione dello stesso dal Registro dei committenti, dandone comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'imprenditore che non intende più commettere lavoro a domicilio deve farne denuncia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale che provvede alla sua cancellazione dal Registro dei committenti. Avverso il provvedimento di cancellazione adottato al sensi del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione centrale secondo i termini e le modalità previsti dal precedente . La Commissione centrale può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente l'esecuzione del provvedimento adottato dalla Commissione provinciale fino alla decisione del ricorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-8

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