Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 13

In vigore dal 26 feb 1960
Le decisioni della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo