Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 13
13 / 22In vigore dal 26 feb 1960
Le decisioni della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.
Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-13