Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 15

In vigore dal 26 feb 1960
Le tariffe relative alle retribuzioni devono essere, a cura del datore di lavoro, esposte nei locali di consegna del lavoro a domicilio e trasmesse, per il deposito, all'Ispettorato del lavoro e all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio. — Testo vigente | Portale Normativo