Art. 15
Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 15

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In vigore dal 26 feb 1960
Le tariffe relative alle retribuzioni devono essere, a cura del datore di lavoro, esposte nei locali di consegna del lavoro a domicilio e trasmesse, per il deposito, all'Ispettorato del lavoro e all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-15