Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264

Art. 22

In vigore dal 26 feb 1960
I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati, per i singoli periodi contributivi, sulla retribuzione effettiva registrata dai committenti sul libretto di controllo di cui all' della legge stessa. Qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio, nei periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro da parte del committente e quella di riconsegna del lavoro eseguito, risulti inferiore, ragguagliata a giornata, alle lire 500 giornaliere previste dall', sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, i contributi sono sempre calcolati su tale limite minimo. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio. — Testo vigente | Portale Normativo