Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 22
22 / 22In vigore dal 26 feb 1960
I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati, per i singoli periodi contributivi, sulla retribuzione effettiva registrata dai committenti sul libretto di controllo di cui all' della legge stessa.
Qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio, nei periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro da parte del committente e quella di riconsegna del lavoro eseguito, risulti inferiore, ragguagliata a giornata, alle lire 500 giornaliere previste dall', sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, i contributi sono sempre calcolati su tale limite minimo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-22