Regolamento di esecuzione della L. 13 marzo 1958, n. 264
Art. 21
In vigore dal 26 feb 1960
In virtù dell', primo comma, della legge, i lavoratori a domicilio di cui all' della legge stessa, che attendono lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relativo regolamento, successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle disposizioni citate.
I committenti di lavoro a domicilio tutelato secondo le disposizioni richiamate nel precedente comma, sono tenute a presentare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le denunce dei lavori e, nominativamente, delle persone alle quali i lavori medesimi vengono commessi, nonché a sostenere l'onere dell'assicurazione in conformità alle disposizioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-16;1289#art-rde-21