Art. 6
In vigore dal 5 mag 1959
I posti riservati agli assistenti universitari che rimangono eventualmente scoperti saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori del pubblico concorso indetto entro il 31 ottobre dello stesso anno, anche se non ancora espletato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - TAMBRONI - RUMOR - TAVIANI - GONELLA - COLOMBO - - TOGNI - GIARDINA - ANGELINI - ANDREOTTI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 67. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-6