Art. 3
In vigore dal 5 mag 1959
I bandi di concorso saranno dalle rispettive Amministrazioni pubblicati non oltre il 31 gennaio, stabilendosi al 31 marzo il termine di presentazione delle domande.
Il Ministero della pubblica istruzione, con proprio avviso da pubblicarsi entro la prima data nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero, darà notizia del numero dei posti annualmente conferibili, ai sensi del presente decreto, nelle singole carriere e dei requisiti richiesti e degli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-3