Art. 3

In vigore dal 5 mag 1959
I bandi di concorso saranno dalle rispettive Amministrazioni pubblicati non oltre il 31 gennaio, stabilendosi al 31 marzo il termine di presentazione delle domande. Il Ministero della pubblica istruzione, con proprio avviso da pubblicarsi entro la prima data nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero, darà notizia del numero dei posti annualmente conferibili, ai sensi del presente decreto, nelle singole carriere e dei requisiti richiesti e degli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Universita' nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo