Art. 1

In vigore dal 5 mag 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre Amministrazioni; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, l'agricoltura e le foreste, le finanze, la grazia e giustizia, l'industria ed il commercio, i lavori pubblici, la sanità, i trasporti, la difesa, le poste e telecomunicazioni; Decreta: . Le carriere alle quali, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, e seguenti della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere ammessi gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni, sono indicate nell'annessa tabella - firmata dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro - nella quale sono anche stabilite le aliquote dei posti ad essi spettanti su quelli annualmente disponibili e le cattedre delle quali i medesimi devono essere assistenti ai fini dell'ammissione ai concorsi. Nel caso di trasformazione o istituzione di nuovi tipi di cattedre, l'equivalenza dei relativi posti di assistente con quelli indicati nella colonna III della tabella annessa sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello interessato e previo parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
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