Art. 5
In vigore dal 5 mag 1959
I vincitori saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico bandito ed espletato entro il 1 novembre dello stesso anno ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico.
Ove quest'ultimo non sia bandito ovvero non venga, espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina, dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1 novembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-5