Art. 4

In vigore dal 5 mag 1959
Per quanto concerne le Commissioni giudicatrici dei concorsi, le modalità di svolgimento e i requisiti richiesti per l'ammissione valgono le norme generali e speciali che regolano i corrispondenti concorsi pubblici. L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso. Quando quest'ultimo preveda anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove. Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10. La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-4

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Art. 4 Applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Universita' nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni. — Testo vigente | Portale Normativo