Art. 2

In vigore dal 5 mag 1959
Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni dalle quali dipendono le carriere indicate nel precedente comunicheranno al Ministero della pubblica istruzione se e quanti posti alla data del 30 novembre risultino disponibili e se e quanti di essi, tenuto conto dell'eventuale assorbimento per effetto del successivo , debbano essere messi a concorso fra gli assistenti. Qualora il quoziente a favore di questi dia risultati frazionari, il concorso riservato sarà bandito solo allorchè la somma delle frazioni annualmente ottenute dia luogo ad un posto intero. Nel caso che il concorso pubblico non sia bandito o che i relativi posti non siano in tutto o in parte conferiti, la percentuale di quelli spettanti agli assistenti universitari nell'anno successivo sarà determinata tenendo conto dei posti eventualmente conferiti a questi ultimi nell'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-16;177#art-2

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