Art. 64
In vigore dal 1 gen 1960
L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 in dalle opere di difesa dei corsi d'acqua può essere accordata 'solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m.
L'autorizzazione a perforare a distanza minore di 100 m. dalle opere di difesa dei corsi d'acqua può essere accordata solo quando si tratti di perforazione da eseguire tra l'argine ed il corso d'acqua e comunque per distanze non inferiori a 30 m.
La distanza della perforazione dalle opere elencate nell' non deve risultare inferiore all'altezza della torre di perforazione.
Il decreto di autorizzazione impone il versamento di una cauzione per i danni ai quali la perforazione possa dar luogo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-64