Art. 69

In vigore dal 1 gen 1960
Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell' del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, deve essere denunciato al competente Ufficio minerario entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Ufficio predetto impartisce in via definitiva le prescrizioni dirette a contenere i fluidi nei loro orizzonti prima che venga rimosso l'impianto di perforazione e recuperate anche parzialmente le tubazioni di rivestimento.
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Art. 69 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo