Art. 68

In vigore dal 1 gen 1960
Nelle perforazioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversi dagli idrocarburi, acque termali e minerali, i fluidi diversi da quelli ricercati o coltivati devono essere isolati nei loro orizzonti. Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di chiusura, delle acque, il direttore ne dà avviso all'Ufficio minerario competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-68

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Art. 68 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo