Art. 63

In vigore dal 1 gen 1960
Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e di gas diversi dagli idrocarburi, da effettuarsi a distanze minori di: a) 30 m: nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo; b) 50 m: nei casi di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua; c) 100 m: dalle opere di difesa dei corsi d'acqua.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-63

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Art. 63 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo