Art. 62

In vigore dal 1 gen 1960
Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non idrocarburi da eseguirsi a distanze, misurate in senso orizzontale, minori di: a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico; b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade o tranvie; da elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche e da teleferiche: da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati; da ferrovie; da opere di difesa, dei corsi d'acqua, da dighe, da sorgenti ed acquedotti; da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-62

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Art. 62 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo