Art. 62
In vigore dal 1 gen 1960
Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi liquidi o gassosi, dai vapori endogeni o dai gas non idrocarburi da eseguirsi a distanze, misurate in senso orizzontale, minori di:
a) 10 m:
da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
b) 20 m:
da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade o tranvie; da elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche e da teleferiche:
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
da ferrovie;
da opere di difesa, dei corsi d'acqua, da dighe, da sorgenti ed acquedotti;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-62