Titolo III

Art. 60

In vigore dal 29 dic 1996
I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il programma di perforazione contiene le previsioni sulla profondità da raggiungere, l'indicazione dell'impianto di trivellazione da impiegare, della forza motrice prevista, del programma di tubaggio e di ogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dell'opera. Esso è corredato da un piano topografico in scala non minore a 1: 2000 con l'indicazione della denominazione che contraddistingue il pozzo, delle coordinate geografiche relative all'ubicazione e della quota della perforazione. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624. Tali obblighi non sussistono per le perforazioni per scopi geofisici, salvo il disposto dell'. La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o il Distretto minerario, nell'ambito delle rispettive competenze, per ragioni di tutela del giacimento o per altri motivi di sicurezza, può prescrivere che sia variata l'ubicazione della perforazione. Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della istanza senza che gli uffici competenti abbiano comunicalo le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-60

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Art. 60 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo