Art. 63
80 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Sono subordinate ad autorizzazione del prefetto le perforazioni per ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e di gas diversi dagli idrocarburi, da effettuarsi a distanze minori di:
a) 30 m:
nei casi di cui alla lettera a) del precedente articolo;
b) 50 m:
nei casi di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo che per le opere di difesa dei corsi d'acqua;
c) 100 m:
dalle opere di difesa dei corsi d'acqua.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-63