Art. 50

In vigore dal 1 gen 1960
Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno una volta dal sorvegliante. A termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare, prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-50

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