Art. 46
In vigore dal 1 gen 1960
L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo di recinti o di appositi avvisi.
Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli impianti connessi senza, autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona all'uopo incaricata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-46