Art. 47
In vigore dal 1 gen 1960
È vietato trattenersi nei sotterranei di una miniera o cava al personale che ha ultimato il proprio turno di lavoro nonché a persone comunque inoperose, salvo autorizzazione della direzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-47