Art. 52
In vigore dal 1 gen 1960
Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del prefetto ed dell'ingegnere capo curandone la trascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-52