Art. 52

Art. 52

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In vigore dal 1 gen 1960
Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del prefetto ed dell'ingegnere capo curandone la trascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-52