Art. 49

In vigore dal 1 gen 1960
Avuto riguardo alle caratteristiche del sotterraneo ed al numero degli operai presenti, il direttore fissa il numero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti e reperibili nel sotterraneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo