Art. 45

In vigore dal 1 gen 1960
È vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di età non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi. È vietato impiegare in qualità di sorveglianti, di capi squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi, di addetti alle macchine principali di estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di età inferiore ai 25 anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-45

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Art. 45 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo