Art. 374
In vigore dal 1 gen 1960
Sono vietati impianti di trazione a terza rotaia.
È proibito per gli impianti di trazione l'uso di tensione
superiore a 600 V continui o efficaci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-374