Art. 374

In vigore dal 1 gen 1960
Sono vietati impianti di trazione a terza rotaia. È proibito per gli impianti di trazione l'uso di tensione superiore a 600 V continui o efficaci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-374

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Art. 374 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo