Art. 379

In vigore dal 1 gen 1960
Non possono essere impiegate locomotive a presa di corrente costruite in modo che il conducente sia esposto a toccare inavvertitamente il filo di contatto o le parti sotto tensione dell'organo di presa. Fra la presa di corrente e gli apparecchi elettrici della locomotiva deve essere installato un interruttore facilmente accessibile che non interrompa il circuito di illuminazione. Inoltre la presa di corrente deve essere munita di un dispositivo mediante il quale possa essere staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-379

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Art. 379 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo